Dal 05 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 che prevede la possibilità di costituire un’unione civile tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, effettuando una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.
Per coloro che hanno contratto all’estero matrimonio o unione civile o istituto analogo, è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile, previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato; sono stati adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
Tempi e modalità di attuazione
Il 28 luglio 2016 sono state stabilite le norme transitorie necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile concernenti la registrazione delle unioni civili e sono state indicate le modalità di ricevimento della dichiarazione di costituzione dell'unione civile.
Normativa di riferimento
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 144 del 22.07.2016
- Decreto Ministero dell’Interno del 28/07/2016 (formulario)
- Circolare Ministero dell’Interno n. 15 del 28/07/2016
- D.l. n. 5-6-7 del 19/01/2017
- Circolare Ministero dell’Interno n. 03 del 27/02/2017
- Circolare Ministero dell’Interno del 27/02/2017 - formule attuative
Regolamentazione delle unioni civili
- Cause che impediscono la costituzione dell’unione
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
- sussista per una delle parti un vincolo matrimoniale anche con altra persona o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote: si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
- Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile, deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
- Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del Codice Civile relative agli obblighi alimentari.
- Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile, andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
- Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n. 2) lett. A), c), d), e) legge 01.12.1970, n. 898). Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’Ufficiale di Stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di Stato civile;
- per rettificazione di sesso.
Fasi per la costituzione dell’unione civile
Le parti scelgono liberamente il Comune di costituzione dell’unione e sarà quello il solo Comune responsabile del procedimento. La richiesta va formalizzata con una dichiarazione congiunta in cui le parti manifestano la volontà di unirsi civilmente e dichiarano l’assenza di impedimenti di cui all’art. 1 comma 4 della legge; l’ufficiale di stato civile formerà apposito processo verbale.
È possibile anche costituire l'unione civile in un Comune diverso rispetto a quello a cui viene presentata la richiesta iniziale, per ragioni di necessità o convenienza.
Occorre altresì fissare sin da subito la data di costituzione, essendo questa indicata nel processo verbale, nonché raccogliere altre dichiarazioni che andranno inserite nell’atto di unione civile, ovvero:
- il regime patrimoniale scelto tra comunione e separazione dei beni;
- l’eventuale scelta del cognome comune, e l’ulteriore eventuale scelta della parte che perderebbe il proprio cognome di anteporre o posporre il cognome comune al proprio (la scelta del cognome ha solo un valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario);
- i dati dei due testimoni;
Già in fase di istanza, l’eventuale parte di cittadinanza non italiana, dovrà produrre il “nulla osta” rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza; nel nulla osta sarà specificato che “nulla osta” al riconoscimento dell’unione civile da parte del cittadino interessato.
Una volta verbalizzata la richiesta, l’ufficiale dello stato civile ha 30 giorni di tempo per le dovute verifiche, che consisteranno, nell’acquisire copia degli atti di stato civile necessari a verificare la capacità giuridica e lo stato libero delle parti (atti di nascita ed eventuale precedente atto di matrimonio) nonché una scheda anagrafica nel caso di persone residenti in altri Comuni.
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni, di cui all'art. 162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni (con dichiarazione dinanzi al notaio) e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
Nel giorno concordato, le parti devono presentarsi con un testimone per ognuno, per la dichiarazione davanti all’ufficiale dello Stato Civile, che formerà apposito atto da iscrivere nel registro provvisorio delle unioni civili. E’ di tutta evidenza, che l’ufficiale dello Stato Civile dovrà in quella sede:
- ricevere dalle parti la conferma dell’assenza di impedimenti;
- ricevere dalle parti la manifestazione di volontà a costituire l’unione civile;
- leggere alle parti i commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.
L’atto conterrà sia nel corpo che a margine l’eventuale scelta del regime della separazione dei beni, nonché le eventuali scelte del cognome comune o anteposto o posposto.
La certificazione
È possibile ottenere un certificato che attesti l’unione civile, da richiedere al Comune che ha iscritto l’atto.
Costi
La norma non prevede ad oggi, alcun costo per l’espletamento della pratica.