Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l’evento per l’iscrizione dell’atto del nuovo nato, nel registro dello Stato Civile.

Come e dove

La dichiarazione va fatta dal padre o dalla madre (entrambi in caso di figlio naturale per procedere al riconoscimento di filiazione e nel caso di genitori stranieri che non possono comprovare la loro unione in matrimonio), o da chi ha assistito al parto, entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita; entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o nel Comune dove è avvenuto il parto.
Presentarsi con l’attestazione di nascita rilasciata dal centro di nascita e un documento di riconoscimento.
Rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.
La redazione e la sottoscrizione dell’atto sono immediate e non comportano alcun costo.

Attribuzione del cognome

In data 21.12.2016 è stata depositata la sentenza n. 286 della Corte Costituzionale, nella quale la Suprema Corte, in data 8 novembre 2016, si era pronunciata sull’incostituzionalità della norma, desumibile dagli articoli del Codice Civile e dal Regolamento di Stato civile, che prevedeva l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato, pur in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori.

Sin da ora quindi,  si potrà attribuire sia il solo cognome paterno che il doppio cognome, previa verifica dell’accordo a riguardo, tra i genitori del figlio/a


Per ogni altra informazione è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile .