La domanda di cittadinanza italiana, dal 18 maggio 2015, può essere inoltrata solo attraverso una procedura informatica, messa a punto dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione - direzione centrale per i Diritti civili la Cittadinanza e le Minoranze.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato alla procedura: https://cittadinanza.dlci.interno.it e compilare la domanda, utilizzando le credenziali di accesso ricevute. Per ulteriori informazioni, è necessario rivolgersi all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura, ubicato nel Palazzo della Libertà, in via Zelasco n.3, terzo piano, a Bergamo ( numero telefonico 035/276111) .Una volta inviata la domanda , è possibile visualizzare nel sito stesso , lo stato di avanzamento della pratica e quando il decreto di conferimento viene emesso dall’ente preposto, l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Bergamo invia a casa del cittadino, un avviso con le modalità per la consegna.Il cittadino , una volta ritirato il decreto , deve presentarsi all’ufficio di stato civile del comune di residenza per la consegna dello stesso e per richiedere di effettuare il giuramento; infatti l’articolo 10 della legge n. 91/1992 prevede: Il decreto di concessione (o di conferimento) della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro 6 mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Il giuramento si effettua dinanzi al Sindaco e l’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.Successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, l’interessato è tenuto a richiedere la trascrizione dell’atto di nascita e di tutti gli atti a lui riferiti (matrimonio, divorzio etc.), nei registri dello stato civile, a margine dei quali, viene annotato l’avvenuto acquisto della cittadinanza o ogni altra annotazione relativa.
Di seguito si espongono alcuni dei casi più frequenti di acquisto della cittadinanza italiana, previsti dalla legge n. 91/1992.
Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte dello straniero residente in Italia da almeno 10 anni (Art. 9 della Legge n. 91/1992).
La naturalizzazione prevista dall'art. 9 della Legge n. 91/1992 è una concessione che lo Stato italiano accorda allo straniero che è residente legale in Italia da un determinato periodo.
In base all'art. 9 della legge la cittadinanza italiana può essere concessa:
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte dello straniero coniugato con cittadino italiano (Art. 5 della Legge n. 91/1992).
La possibilità per il cittadino (uomo o donna) straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a di acquistare la cittadinanza italiana, viene disciplinata dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della Legge n. 91/1992.
In base all’art. 5 della Legge n. 91/1992 le condizioni fondamentali per poter richiedere la cittadinanza sono:
- residenza da almeno 2 anni nel territorio (nel senso che l'istanza non può essere presentata prima che siano trascorsi 2 anni di residenza dalla celebrazione del matrimonio);
- 3 anni di matrimonio in mancanza di residenza in Italia;
- che non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione legale.
I termini sono dimezzati in presenza di figli in comune ai coniugi.
Acquisto della cittadinanza italiana per convivenza con genitore che acquista la cittadinanza italiana da parte del figlio minore convivente (art. 14 della Legge n. 91/1992)
L’art. 14 della Legge n. 91/1992 prevede: I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Le condizioni che devono sussistere, per l’acquisto della cittadinanza italiana del minore straniero sono: lo “status di figlio” (a questo scopo il cittadino deve esibire un certificato di nascita del figlio con paternità e maternità, se non nato in Italia) e la “convivenza” con il genitore che ha acquistato la cittadinanza al momento del giuramento (viene verificata la reale convivenza anche per il tramite della Polizia Locale).Se il minore, per effetto del riconoscimento di cittadinanza italiana, perde la cittadinanza di origine (è il caso dei cittadini indiani), al minore spetta il cognome paterno. Nel caso in cui, al minore sia stato attribuito alla nascita, un cognome non conforme a quanto previsto dalla legislazione italiana, a questo viene assegnato il cognome paterno. Diversamente, se il minore rimane titolare della cittadinanza d’origine, manterrà il cognome a lui attribuito al momento della nascita.
Acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia rimasto ininterrottamente residente legale sino al compimento della maggiore età (Art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992)
Il secondo comma dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che:
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
I requisiti richiesti sono:
- la nascita in Italia;
- il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età
(per residenza legale, si intende, oltre che essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, essere in possesso di un titolo di soggiorno idoneo alla permanenza in Italia).
L’art. 33, comma 2 (Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, dispone che gli Ufficiali di Stato civile, comunichino agli stranieri nati in Italia, residenti nel loro comune, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di diventare cittadini italiani, mediante una dichiarazione.Infatti lo straniero, una volta divenuto maggiorenne, può acquisire la cittadinanza italiana, rendendo una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza, entro il 19° anno.In base all’ultima circolare del Ministero dell’Interno 7 novembre 2007, n. 22 se in periodi successivi alla nascita, si rivelassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, l’interessato potrà produrre documentazione integrativa quale: certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la effettiva presenza in Italia.