Informazioni generali per il riconoscimento delle “Convivenze di fatto”
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
La “dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto” può essere effettuata da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Cologno al Serio, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse, non siano residenti, coabitanti o iscritte nel medesimo stato di famiglia, sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per effettuare sia la “dichiarazione” di variazione di residenza, che, contestualmente, quella per il riconoscimento di “convivenza di fatto”.
Gli interessati NON devono essere legati, fra loro o con altri, da alcun vincolo di matrimonio o unione civile, né avere, fra loro, rapporti di parentela, affinità o adozione. Se uno dei due interessati è cittadino straniero, questi deve dimostrare la “libertà di stato” attraverso una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio stato di appartenenza (in Italia o all’estero).
Gli interessati, anche stranieri, possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali stipulando un “contratto di convivenza” dinanzi all’avvocato o al notaio. Il contratto viene poi trasmesso dal professionista all’Ufficio Anagrafe, per garantirne la registrazione e per il rilascio dell’eventuale certificazione.
L’eventuale “cessazione della convivenza” può avvenire: per dichiarazione delle parti, dichiarazione unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o altra persona, morte di uno dei conviventi. Per la cessazione o la variazione del “contratto di convivenza”, ci si dovrà sempre rivolgere all’avvocato o al notaio davanti al quale è avvenuta la stipula.
Effetti della dichiarazione di convivenza di fatto
In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1, comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1, comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1, comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1, commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1, comma 49).