Il Ministero dell’Interno in data 8 febbraio 2018 ha emanato la Circolare n. 1/2018 avente quale oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Le DAT devono essere consegnate PERSONALMENTE dal disponente residente e devono recare la firma autografa. Viene esclusa in tal modo la possibilità di ricevere la dichiarazione attraverso la figura di un delegato o attraverso mezzi informatici.

L’ufficiale dello stato civile non deve entrare nel merito di quanto dichiarato né partecipare in alcun modo alla redazione della dichiarazione: compito dell’ufficiale dello stato civile è unicamente limitato alla verifica delle generalità del soggetto ed al ricevimento della dichiarazione.

All’atto della consegna l’ufficiale dello stato civile fornisce al disponente formale ricevuta con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficiale. Tale ricevuta, deve essere apposta anche su una copia della DAT da restituire al disponente.

Le DAT ricevute sono oggetto di una mera registrazione cronologica e conservate nel rispetto ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Novita!
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e dai notai, anche quelle consegnate prima dell'entrata in vigore del decreto.
Queste saranno inviate d'ufficio, senza bisogno di ricevere un consenso preventivo dei disponenti. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo successivamente.

La Banca dati nazionale ha la funzione di

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT al disponente, al suo fiduciario, e al medico che lo ha in cura, in caso di sua incapacità di autodeterminazione.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Conferma dell'iscrizione nella Banca dati nazionale

La conferma dell'avvenuta iscrizione viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal Ministero della salute, tramite email. Per ricevere la conferma è quindi necessario che l'interessato indichi, al momento del deposito in Comune, un indirizzo di posta elettronica.

Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT

E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dalla Banca dati nazionale e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Il Comune comunicherà la volontà del disponente al Ministero della salute via PEC.