Certificano i dati contenuti nei registri dello Stato Civile, precisamente: la nascita, il matrimonio e la morte.

Come e dove

Con la conversione in legge del “decreto semplificazione” (D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020), il divieto agli uffici pubblici di rilasciare certificati da presentare ad altre pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi è stato esteso anche ai soggetti privati e, anche per questi ultimi, accettare l’autocertificazione diviene un obbligo.  I principi del D.P.R. n. 445/2000, fino ad oggi applicati esclusivamente dai soggetti pubblici, sono stati estesi anche ai privati. Infatti, con l’intervento del legislatore sull’art. 2 del D.P.R. 445/2000 è stata eliminata la dicitura “che vi consentono”. Conseguentemente i privati non hanno più la “facoltà”  ma “l’obbligo” preciso di applicare le misure di “semplificazione” documentale previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa e, pertanto, i certificati non potranno essere rilasciati nemmeno ad uso privato.

Le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori di Pubblici Servizi, ed ora anche i privati, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183/2011 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120, non possono più chiedere certificati ai cittadini e devono acquisire d'ufficio le informazioni e tutti i dati o documenti che siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

Tali dati dovranno essere autocertificati, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

L’autocertificazione non è soggetta ad alcuna spesa, è gratuita.
Se è spedita o trasmessa in via telematica deve essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante, senza l’autenticazione della firma.