Con la conversione in legge del “decreto semplificazione” (D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020), il divieto agli uffici pubblici di rilasciare certificati da presentare ad altre pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi è stato esteso anche ai soggetti privati e, anche per questi ultimi, accettare l’autocertificazione diviene un obbligo.  I principi del D.P.R. n. 445/2000, fino ad oggi applicati esclusivamente dai soggetti pubblici, sono stati estesi anche ai privati. Infatti, con l’intervento del legislatore sull’art. 2 del D.P.R. 445/2000 è stata eliminata la dicitura “che vi consentono”. Conseguentemente i privati non hanno più la “facoltà”  ma “l’obbligo” preciso di applicare le misure di “semplificazione” documentale previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa e, pertanto, i certificati non potranno essere rilasciati nemmeno ad uso privato.

Le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori di Pubblici Servizi, ed ora anche i privati, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183/2011 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120, non possono più chiedere certificati ai cittadini e devono acquisire d'ufficio le informazioni e tutti i dati o documenti che siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

Tali dati dovranno essere autocertificati, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

L’autocertificazione non è soggetta ad alcuna spesa, è gratuita.
Se è spedita o trasmessa in via telematica deve essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante, senza l’autenticazione della firma.

L’autocertificazione può essere utilizzata come dichiarazione sostitutiva per gli stati, qualità personali e fatti che riguardano, ad esempio: la nascita, la residenza, lo stato di famiglia, l’esistenza in vita, lo stato libero, la cittadinanza, i dati anagrafici dei figli e del coniuge, il codice fiscale, l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza ad ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale.

I cittadini stranieri possono autocertificare dati e fatti limitatamente a quelli che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica.

Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

I modelli in uso per le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Cologno al Serio.

I soggetti privati (Banche, Assicurazioni, Notai, Datore di lavoro, ecc. ...) potranno richiedere la verifica dei dati autocertificati dai cittadini utilizzando il modello di "Richiesta verifica autocertificazione".

E' INOLTRE PREVISTA LA POSSIBILITA' PER I POSSESSORI DI CREDENZIALI SPID O CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA DI SCARICARE GRATUITAMENTE I PROPRI CERTIFICATI ANAGRAFICI DAL PORTALE MINISTERIALE "ANPR" - SEZIONE "SERVIZI AL CITTADINO".