È il principale documento identificativo e viene rilasciata a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Per i cittadini italiani è anche un documento valido ai fini dell’espatrio nei paesi nei quali è riconosciuto equipollente al passaporto.

Come e dove

Il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante ”Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d’identità. In particolare è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio, precedentemente fissato in anni quindici. Attualmente è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni e, per quelli d’età compresa fra i tre ed i diciotto, di cinque anni. Resta invariata la durata decennale per quelle rilasciate ai maggiorenni.

Per il rilascio o il rinnovo di quella scaduta occorre presentarsi personalmente PREVIO APPUNTAMENTO (TEL. 035/4183501 INT. 4) all’Ufficio Anagrafe muniti di 1 (una) fotografia recente formato tessera a sfondo bianco in primo piano, della vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia presentata ai Carabinieri o alla Polizia locale) e del codice fiscale.
Può essere rinnovata anche nei sei mesi antecedenti la data della scadenza.

Il costo del rilascio è di € 22,00, mentre il costo del duplicato è di € 27,00.

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne è necessario che i genitori accompagnino il figlio/a e sottoscrivano l’assenso ai fini della validità del documento per l’espatrio, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi, ai sensi del D.P.R. n. 649/4974. Se uno dei genitori fosse impossibilitato a recarsi in ufficio per la sottoscrizione dell'assenso, potrà fornirlo compilando l'apposito modulo ed allegando la copia della propria carta d'identità che, all'atto della richiesta della c.i.e., sarà presentato dall'altro genitore.
La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto i dodici anni ed all'atto della richiesta verranno acquisite anche le impronte digitali.
Per i minori di quattordici anni la validità all’espatrio è subordinata alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura – il nome della persona o della compagnia di trasporto cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il passaporto.

Per i cittadini maggiorenni verrà altresì richiesto di esprimersi in merito alla donazione degli organi.

Per i cittadini stranieri e per chi ha impedimenti all’espatrio la carta dì identità è esclusivamente un documento identificativo.

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